Lo statuto dell’Associazione Varesepuò
Costituzione – Denominazione – Sede
Art. 1. E’ costituita con Sede in Varese, Via Carrobbio 19, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Varese Può – Società Varesina di Lettere, Arti e Scienze” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2. L’Associazione “Varese Può”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi .
Finalità e attività
Art. 3. L’Associazione si prefigge di promuovere la conoscenza e la cultura nella Città di Varese e nel Varesotto.
Art. 4. A titolo meramente esemplificativo, per realizzare i propri scopi l’associazione potrà:
a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, mostre, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc;
b) proporre un’offerta di servizi che valorizzino le risorse e le culture locali;
c) progettare e qualificare lo sviluppo turistico locale attraverso la messa a sistema di interventi da parte di tutti i soggetti interessati alla crescita del territorio, diretti a realizzare, migliorare il prodotto ed eventualmente anche a promuoverlo;
d) fornire un servizio di informazione che enfatizzi le numerose attrattive del territorio;
e) promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all’estero;
f) istituire, organizzare e svolgere corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento su tutti i temi attinenti l’oggetto sociale;
g) curare l’edizione di pubblicazioni, periodiche e non, in formato cartaceo e/o digitale o su altro tipo di supporto;
h) effettuare lo svolgimento di qualsiasi attività utile e consentita dalla normativa di riferimento per il raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
Art. 8 bis. I soci di dividono nelle seguenti categorie: a) fondatori: sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo e le quote associative; b) ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative; c) onorari: vengono nominati su indicazione del Consiglio Direttivo per particolari meriti che vengono loro riconosciuti e sono esenti dal pagamento della quota associativa, ma godono di tutti gli altri diritti.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 10. La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Presidente onorario, se nominato.
Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.
Assemblea dei soci
Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, o per affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata, ovvero con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea, ad esempio via mail o messaggio telefonico.
La convocazione è estesa anche ai soci sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo;
b) definisce il programma generale annuale di attività;
c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
d) elegge e revoca il Presidente ed, eventualmente, il Presidente Onorario;
e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
g) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione. Oppure in ogni altra modalità da definirsi purché sia utile allo scopo. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
a) elegge tra i propri componenti il vice presidente;
b) nomina il tesoriere e il segretario;
c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d) determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
e) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
f) predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
g) presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
h) presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione, il rendiconto economico e conferisce procure generali e speciali;
i) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
l) propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
n) ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; o) delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo del quale è membro di diritto. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente Onorario
Art. 23 bis. Per particolari meriti, l’assemblea può eleggere il Presidente Onorario la cui carica non ha scadenza, ma può essere revocata per gravi motivi. Egli rappresenta l’unità della Associazione e ne promuove l’immagine.
Il Tesoriere
Art. 24. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche non tra i suoi membri. Egli è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 25. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche non tra i suoi membri. Egli è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci che tiene aggiornato.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 26. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art. 27. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 30. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Varese, 1 ottobre 2011
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